Il Giornale del Salento

Reddito di emergenza: cos’è, come funziona quanto spetta

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con il d. l. n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il REM spetta ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (art. 82, c. 2, 3 e 6):

a) residenza in Italia, al momento della domanda, del solo componente che richiede il beneficio;

b) un reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare del beneficio spettante;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 2019, inferiore ad € 10.000.              La soglia viene aumentata di € 5.000:

– per ogni componente successivo al primo, ma fino a un massimo di € 20.000;

– in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda,

inferiore ad € 15.000.

I requisiti di cui alle lettere a), b), e c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato direttamente e tempestivamente dall’Inps nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Per conoscere l’importo del beneficio a cui si ha diritto occorrono i seguenti elementi di calcolo:  

– la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, da cui risulta il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, occorre l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Fate attenzione: non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

– Il reddito familiare riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa, ed è determinato considerando tutte le componenti di cui all’art. 4, c. 2, del DPCM n. 159 del 2013.

– Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013.

Per la verifica del requisito del reddito familiare, il valore soglia è così determinato:

400 euro x il valore della scala di equivalenza

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

– 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleo                 Scala di equivalenza            Reddito aprile 2020

Un adulto                                                       1                                     400         

Due adulti                                                      1.4                               560                     

Due adulti e un minorenne                            1.6                                     640

Due adulti e due minorenni                           1.8                                       720 Tre adulti e due minorenni                            2*                                        800

Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2,1**                          840

* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 ovvero in attuazione dell’art. 44 del medesimo decreto e agli articoli 84 e 85 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34.

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;

– liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

– lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata;

– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dello spettacolo;

– lavoratori agricoli;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori intermittenti;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

– incaricati alle vendite a domicilio;

– lavoratori domestici.

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);

b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.

c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

– online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID, CNS (firma digitale) e CIE (Carta di Identità Elettronica);

– tramite i servizi offerti dai Patronati.

L’importo mensile del REM si determina moltiplicando il valore della scala di equivalenza corrispondente alla propria situazione familiare per € 400.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

– 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili ad € 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Per maggiore chiarezza facciamo qualche esempio:

Componenti nucleo familiare               Scala equivalenza                           REM           

3 (2 maggiorenni, 1 minorenne)        1,6        € 400 x 1,6 = 640 euro       

4 (tutti maggiorenni, un disabile grave)            2,2      € 400 x 2,2 = 880 euro*  

* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1,  l’importo mensile viene ridotto a 840 euro.  

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

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