Il Giornale del Salento

La riscossione dopo i provvedimenti Covid-19

I recenti provvedimenti anti-COVID19 hanno introdotto molte novità in materia di riscossione. La più attesa riguarda le scadenze dei pagamenti delle cartelle di Agenzia entrate riscossione.

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie che scaturiscano da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione, anziché dall’8 marzo, decorre dal 21 febbraio 2020. Quindi, se una cartella mi è stata notificata tempo fa ed è scaduta dopo l’8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021, non necessariamente in unica soluzione. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere una rateizzazione. Ma attenzione! Per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agentrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

Cosa succede invece alle scadenze delle c.d. Rottamazioni? Il D.L. n. 157/2020 cosiddetto “Decreto Ristori-quater” dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020, sia della “Rottamazione-ter”, che del “Saldo e stralcio”. La nuova data è quella del 1° marzo 2021, mentre il termine precedentemente fissato dal D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” era al 10 dicembre 2020.

Per le rate che scadranno nel 2021 e negli anni successivi, i termini di pagamento saranno quelli riportati sulla comunicazione ricevuta.

Chi non rispetta le scadenze di legge, ma pagherà le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 1° marzo 2021, potrà continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già ricevuta in passato e ciò anche se i pagamenti avverranno  in date differenti rispetto a quelle originarie. Se non si è più in possesso della “Comunicazione” se ne può sempre chiedere una copia al servizio online di Agentrate riscossione.

Ma non andate oltre il 1° marzo 2021, perché il “Decreto Ristori-quater” non prevede alcun ritardo rispetto a tale termine. L’eventuale ritardo comporterà la perdita dei benefici delle misure  agevolative è Agentrate Riscossione acquisirà, a titolo di acconto sull’intero debito, le somme pagate in ritardo.

Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Per chi, invece, non ha pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e, pertanto, ha determinato l’inefficacia della Definizione agevolata, il  “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiederne la rateizzazione.

Ma non basta! Se si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata per non aver pagato anche  le rate della prima rottamazione o della rottamazione bis, si può chiedere di nuovo la rateizzazione del debito, in quanto il “Decreto Ristori-quater” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017).

Chi ha un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, cioè dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, può versarle comunque entro il 31 gennaio 2021. E per chi avrà  difficoltà  a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza, il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate non pagate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione. Inoltre, il “Decreto Ristori-quater” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per le cartelle i cui termini di versamento siano scaduti prima dell’8 marzo 2020, fino al 31 dicembre 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

                                                                                                    

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