Il Giornale del Salento

Redditometro?

Nessun redditometro, dice il vice ministro Leo. Si spengono così le polemiche su una sua eventuale reintroduzione nel sistema tributario. Il decreto legislativo n. 108, approvato a fine giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto 2024, oltre a “correggere” il concordato preventivo, ha aperto a una soluzione più blanda, meno impattante sui contribuenti, ma mirata ad accertamenti fiscali specificatamente diretti a scovare “medie e grandi” evasioni fiscali. 

Ecco come funziona.

Con le nuove norme il “redditometro” rimane, ma s’innesca solo in presenza di alcuni parametri, che seguono, sostanzialmente, le indicazioni della Corte dei Conti del 2023. In ogni caso, leggendo la nuova legge, prima di procedere con l’accertamento vero e proprio (accertamento sintetico), il Fisco dovrà accertare l’esistenza di due precise condizioni. Lo scopo è quello di circoscrivere l’ambito di applicazione del buono istituto soltanto ad evasioni di importo rilevante. 

I parametri sono i seguenti: 

– discrepanza presunta tra reddito dichiarato e reddito ricostruito tramite le spese del contribuente superiore al 20% 

– scarto non inferiore a 10 volte il valore dell’assegno sociale annuo (€ 6.947,33), quindi di circa 70.000 euro. Questo è un parametro mobile perché il valore dell’assegno sociale viene aggiornato sulla base degli indici Istat con cadenza biennale. 

Il contribuente accertato, però, ha molteplici possibilità di provare la sua buona fede, anche in sede giudiziale. Potrà, ad esempio, sempre dimostrare di aver sostenuto le spese contestate giustificandole con l’esistenza di redditi diversi da quello del periodo d’imposta controllato, oppure con redditi soggetti a ritenuta alla fonte, quindi esenti, o in ogni caso, con redditi che non rientrano nella base imponibile. 

Egli potrà anche dimostrare che l’ammontare delle spese verificate dal Fisco è diverso da quello contestato o che negli anni precedenti al controllo ha messo da parte dei risparmi da destinare a investimenti o consumi. Il contribuente, potrà, infine, provare che la spesa sia stata finanziata con denaro di terzi, come può essere il prestito di un amico, oppure una donazione di un parente. 

Com’è ovvio, tanto più semplice risulta per il contribuente provare ciò che abbiamo appena descritto, quanto più il denaro è tracciabile. 

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