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sabato, Dicembre 7, 2024

La tassazione dei dividendi

Da Leggere

Flavio Carlino
Flavio Carlinohttp://ilgiornaledelsalento.it
Avvocato e Dottore Commercialista Pubblicista

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), ha profondamente modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (non in regime d’impresa), trattando alla stessa stregua, diversamente dalla precedente normativa, le partecipazioni qualificate e non qualificate, assoggettandole entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

In altri termini, la tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificatepercepiti da persone fisiche non in regime di impresa, viene, con questa norma, riportata allo stesso regime in precedenza previsto per le sole partecipazioni “non qualificate”.

Ma per una migliore comprensione di quanto seguirà chiariamo subito il concetto di “partecipazioni qualificate”. Le partecipazioni si considerano ‘qualificate’quando superano uno dei seguenti limiti, relativi al diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

  1. S.p.a. quotate in borsa o al mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale;
  • S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (esempio S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale;
  • Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale.

Nei casi 1) e 2) è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata.

Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:

a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. Questi dividendi non confluiscono nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.

b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva (a scaglioni) Irpef su una base imponibile del 58,14%, sulla quale si applicano le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.

c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: tassazione Ires di una base imponibile pari al 5%, che confluisce nel bilancio dell’esercizio in cui vengono percepiti.

Nella Tabella seguente riepiloghiamo il diverso trattamento imponibile nel tempo dei dividendi distribuiti da società IRES:

  Esercizio 2007 (Ires 33%) Esercizi 2008-2016 (Ires 27,5%) Esercizio 2017 (Ires 24%) Esercizio 2018 (Ires 24%)
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate) Dividendi imponibili per il 40%   Dividendi imponibili per il 49,72%   Dividendi imponibili per il 58,14%   Dividendi imponibili per il 100% (ma soggetti a ritenuta d’imposta del 26%)
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate) Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,5% Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26% successivo Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% Dividendi imponibili per il 100% (ma soggetti a ritenuta d’imposta del 26%)
Imprese individuali e Società di persone Dividendi imponibili per il 40% Dividendi imponibili per il 49,72% Dividendi imponibili per il 58,14% Dividendi imponibili per il 58,14%
Società di capitali e soggetti IRES Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5%
Società con sede nei “paradisi fiscali” (salvo interpello) Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100%

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 prevede, però, un regime transitorio: per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti. Tale regime transitorio comporta che relativamente alle persone fisiche non imprenditori, fino al 31 dicembre 2022, per i dividendi maturati sino all’esercizio 2017 compreso, si potrà operare nel modo seguente:

  • tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 33%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 27,50%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l’aliquota IRES è del 24%).

A partire dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci sia titolari di partecipazioni qualificate che non.

In definitiva, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.

Facciamo un esempio. Per semplicità di calcolo si consideri una società che consegue un utile di                       € 98.685 sul quale viene applicata l’aliquota Ires del 24%; l’imposta da versare ammonta ad € 23.685. L’utile da distribuire ai soci è pari ad € 75.000 (€ 98.685 – € 23.685). Su tale somma di utile percepito, i soci versano il 26% di ritenuta a titolo d’imposta pari ad € 19.500. Le imposte pagate, dalla società e dai soci su € 98.685 ammontano in totale ad € 43.185 con una incidenza pari al 43,76%.

Con le vecchie regole si avrebbe quanto segue, per i dividendi prodotti:

  • fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, l’Ires è sempre pari ad € 23.685 mentre dei € 75.000 di utile solo il 40% verrebbe tassato in capo ai soci, cioè € 30.000 in dichiarazione dei redditi con l’applicazione delle aliquote Irpef a scaglioni per € 7.720 e un totale complessivo di imposte pari ad € 31.405, con una incidenza del 31,82%;
  • dal 2008 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 l’Ires è sempre pari ad € 23.685 mentre dei € 75.000 di utile solo il 49,72% verrebbe tassato in capo ai soci, cioè € 37.290 in dichiarazione dei redditi con l’applicazione delle aliquote Irpef a scaglioni per € 10.490 ed un totale complessivo di imposte pari ad € 34.175, con una incidenza del 34,63%;
  • nel 2017 l’Ires è sempre pari ad € 23.685 mentre dei € 75.000 di utile solo il 58,14% verrebbe tassato in capo ai soci, cioè € 43.605 in dichiarazione dei redditi con l’applicazione delle aliquote Irpef a scaglioni per € 12.890 ed un totale complessivo di imposte pari ad € 36.575, con una incidenza del 37,06%.

Dalla simulazione effettuata emerge che per redditi prossimi ad € 100.000, l’applicazione delle vecchie regole potrebbe risultare più conveniente, a maggior ragione se si parla di redditi imponibili inferiori a € 100.000, tassati con aliquote progressive Irpef più basse.                                                      In particolare, l’applicazione del previgente regime (si ribadisce, in vigore fino al 31 dicembre 2022) può risultare più vantaggioso per gli utili più ‘datati’, cioè quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Al riguardo si ricorda che, i dividendi distribuiti nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022) si considerano formati:

– prioritariamente con dividendi prodotti fino al 31 dicembre 2007,  

– poi con quelli formatisi fino al 31 dicembre 2016,                           

– e solo dopo, con i dividendi prodotti nell’esercizio 2017.                             

 In definitiva, le imprese che hanno riserve di utili prodotti in esercizi molto ‘datati’ devono valutare subito se vi sia convenienza ad avvalersi della normativa transitoria, procedendo a distribuire gli stessi prima del 31 dicembre 2022, considerato il fatto che, dopo quest’ultima data, tutti i dividendi, senza alcuna distinzione, saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall’esercizio di formazione.  

Si sottolinea che il regime transitorio sopra ricordato, vale solo per le distribuzioni di dividendi ‘deliberate’ a partire dal 1° gennaio 2018, per quelle deliberate prima (fino al 31/12/2017), i cui pagamenti avvengono dal 1° gennaio 2018, si applicano le nuove regole.                          

Infine, alla luce della nuova normativa vale la pena considerare l’ipotesi, laddove sia possibile, dell’opzione per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del Testo unico delle imposte sui redditi.

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