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sabato, Luglio 27, 2024

Il segreto bancario esiste ancora in Italia o l’Agenzia delle Entrate può “vedere i conti correnti”?

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Flavio Carlino
Flavio Carlinohttp://ilgiornaledelsalento.it
Avvocato e Dottore Commercialista Pubblicista

IL SEGRETO BANCARIO ESISTE ANCORA IN ITALIA O L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ “VEDERE” I CONTI CORRENTI?

No, in Italia il segreto bancario, nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, non esiste più. E anche se i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ed i militari della Guardia di Finanza devono essere preventivamente autorizzati, i primi dai direttori, i secondi dai comandanti, essi possono accedere ai conti correnti tenuti da poste, banche e altri intermediari finanziari, i quali devono fornire il dettaglio dei conti correnti e di ogni altro rapporto finanziario con qualsiasi contribuente. E se pensate che le operazioni effettuate allo sportello possano sfuggire a tale controllo vi sbagliate. Una volta ottenute le informazioni richieste, l’Amministrazione Finanziaria elabora un accertamento induttivo, così definito perché dalle movimentazioni dei conti correnti tenta di ricostruire un possibile reddito non transitato nella dichiarazione dei redditi per essere tassato. Infatti, la legge stabilisce che i dati emergenti da questo tipo di controlli possono essere utilizzate dal fisco per rettificare il reddito dichiarato dal contribuente se quest’ultimo non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione. Quindi, nella rete dei controlli finiscono non solo conti correnti, ma anche libretti di risparmio, cassette di sicurezza, conti deposito titoli e/o obbligazioni, conti deposito a risparmio libero o vincolato, rapporti fiduciario, gestioni patrimoniali, certificati di deposito, buoni fruttiferi, carte di credito/debito, finanziamenti e fondi pensione.

Ma come funziona? In teoria sono contestabili tutti gli accrediti e tutti gli investimenti se il contribuente non ne indica il beneficiario e, ovviamente, sempreché non si tratti di movimenti risultanti dalle scritture contabili. Le operazioni sono, in particolare, i prelevamenti o gli accrediti risultanti nell’ambito dei suddetti rapporti finanziari di importo superiore a 1.000 € giornalieri e, comunque, a 5.000 € mensili. In altri termini, tutti gli accrediti, ossia versamenti, bonifici, ecc., sui conti correnti di cui il contribuente abbia la disponibilità (quindi, anche quelli a lui non intestati ma sui quali opera per delega), possono essere contestati dal Fisco ed il contribuente deve giustificarli fornendo idonea documentazione sulla provenienza delle somme accreditate, specialmente se le operazioni sono avvenute in contanti. Il contribuente, deve dimostrare che tali somme non rappresentano redditi imponibili.

È bene sapere che l’Amministrazione Finanziaria che avvia tale tipo di indagini non è tenuta ad avvisare il contribuente interessato, il quale, tuttavia, sarà informato, dopo la richiesta del fisco, dall’intermediario finanziario, che ha trenta giorni per rispondere alla richiesta di dati. Una volta ricevuta la documentazione dagli intermediari finanziari, gli Uffici effettuano l’attività istruttoria ed evidenziano le operazioni da contestare inviando al contribuente un questionario nel quale vengono riportate tutte le operazioni contestate. Il contribuente dovrà compilare il questionario giustificando in maniera precisa ogni singolo movimento, allegando la documentazione in suo possesso. In pratica, l’Amministrazione Finanziaria non deve dimostrare altro. Essa contesta le operazioni che considera “sospette” ed è, poi, il contribuente a dover giustificare ogni singola operazione che gli viene contestata. Ma bisogna fare attenzione che la giustificazione non sia generica. Mi spiego meglio! Non si può giustificare un versamento sostenendo che esso sia il frutto di una vincita al gioco o di una donazione da parte di un parente senza dimostrarne la provenienza certa, ossia una ricevuta della vincita nel primo caso, un bonifico o un assegno nell’altro caso.

Possono stare relativamente tranquilli, invece, i pensionati e i dipendenti, i quali, a differenza di chi ha una partita iva, possono prelevare dal proprio conto corrente senza che i prelevamenti vengano considerati presunzione di reddito. Per essi, infatti, la presunzione vale solo per i versamenti.

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