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sabato, Luglio 27, 2024

Biblioteche scolastiche, bando fondo promozione della lettura: domande dal 3 aprile

Da Leggere

È stato pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.

In particolare, sul sito della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante “disciplina per l’assegnazione delle  risorse  per l’anno 2024” a valere sul Fondo per  la promozione  della  lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  nella  legge  21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e  biblioteche scolastiche.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 3 aprile 2024 alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le modalità previste dal decreto, vediamo le regole.

1) Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi

Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:

  • Sistemi bibliotecari,
  • Biblioteche scolastiche.

Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web. L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda. Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto. Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti. Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche. I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca. Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati.

2) Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:

L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.

L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.

La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.

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