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sabato, Luglio 27, 2024

Torna il Redditometro. Così il Fisco ci fa i conti in tasca

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Flavio Carlino
Flavio Carlinohttp://ilgiornaledelsalento.it
Avvocato e Dottore Commercialista Pubblicista

Il decreto Dignità del Governo Conte lo aveva sospeso nel luglio 2018. Oggi, dopo la pubblicazione in GU n. 116 del 20 maggio, ecco che il redditometro è pronto a ripartire con le novità contenute nel decreto MEF del 7 maggio, il quale contiene gli elementi indicativi della “capacità contributiva”, che altro non è che la somma delle spese, degli investimenti, dei risparmi (non utilizzati per spese e investimenti) e delle spese per trasferimenti, sostenute dal contribuente in un dato anno d’imposta, che alla fine del procedimento di accertamento, come per incanto, subiscono un mutamento, trasformandosi in reddito.

In altre parole, quando un contribuente viene “accertato” ai fini delle imposte sul reddito per un determinato anno d’imposta, l’Ufficio, usufruendo delle informazioni in suo possesso, ne ricostruirà il reddito partendo dalle spese che egli ha sostenuto, anche per investimenti, alle quali sommerà il risparmio non utilizzato per le spese di qualunque tipo.

Al decreto è allegata la tabella A che riporta, uno per uno, tutti gli elementi che il Fisco utilizzerà per ricostruire il reddito. Per alcuni di essi, dei quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, l’Amministrazione Finanziaria determinerà una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del bene o del servizio preso in considerazione. Ad esempio, per alimenti, bevande, abbigliamento e calzature, se non vi è traccia di spesa nel SIAT (Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria), l’Ufficio procederà a ricostruire la spesa applicando il “Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente individuata dall’ISTAT”.  In tal modo si darà un valore presunto, calcolato induttivamente, anche a quelle spese delle quali non v’è traccia. Il metodo induttivo utilizzato dall’A.F., com’è noto, consente di ricostruire una spesa, che poi si trasformerà in reddito, di cui non si ha alcuna prova, attraverso un ragionamento logico, contrapposto alla ricostruzione analitica, basata invece sulla semplice constatazione, che avviene attraverso la sua tracciabilità. In pratica, alle spese non rinvenibili attraverso le comuni forme di tracciabilità, può essere data un’entità utilizzando un ragionamento presuntivo basato sulle indagini dell’ISTAT o su studi e analisi socio-economiche di settore.

Come dicevamo, il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A può essere anche determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese. E quando il SIAT non ha alcun dato per ricostruire il reddito del contribuente malcapitato, si considera l’ammontare individuato dall’ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta, che varia in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell’indagine sulle spese delle famiglie dell’Istituto nazionale di statistica.

Inoltre, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.

In ogni caso, l’ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. Questa è una norma che salva l’effettività della spesa rispetto alla sua ricostruzione induttiva.

Ma attenzione! Non fate l’errore di intestare ad un familiare senza reddito una spesa o un bene d’investimento pensando di farla franca, poiché si considerano sostenute dal contribuente, anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Al contrario, non si considerano sostenute dal contribuente le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che, ovviamente, tale circostanza risulti da idonea documentazione e che gli acquisti effettuati siano realmente inerenti all’attività.

Sintetizzando, l’Agenzia delle Entrate può determinare il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

  1. a) dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel SIAT o comunque nella disponibilità dell’A.F., risultano sostenute dal contribuente;
  2. b) dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall’indagine annuale dell’ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
  3. c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
  4. d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
  5. e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Il reddito così determinato potrà essere contestato al contribuente solo se supera di un quinto quello da lui dichiarato. In tal caso egli ha la facoltà di dimostrare che:

1) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

2) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

3) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

Insomma, di fronte alla ricostruzione induttiva del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può dimostrare che esse siano state sostenute:

  • in misura inferiore a quella determinata dall’Ufficio;
  • nell’esercizio di un’attività;
  • con redditi che non dovevano essere dichiarati perché esenti o già tassati con ritenuta alla fonte;
  • con redditi o risparmi formatisi in anni precedenti;
  • con risorse finanziarie nella disponibilità di un familiare.

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