L’indennità di accompagnamento ha una funzione sociale ben definita: dare un aiuto alle persone che abbiano difficoltà a muoversi autonomamente o a compiere gli atti quotidiani senza l’aiuto di una persona. Senza pretesa di esaustività, data la complessità dell’argomento, proviamo a capire chi ne ha diritto. Come dicevamo, è una prestazione che spetta a chi si trova in particolari condizioni di salute che, per la situazione di gravità, rendono necessaria una continua assistenza. La premessa necessaria è che sia stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua. E se l’invalido è ricoverato presso una struttura, spetta l’assegno di accompagnamento? Dipende dai casi. Solo in alcune situazioni di ricovero vi è l’interruzione dell’indennità di accompagnamento, mentre in altri essa è dovuta per intero. Dal 2018, la dichiarazione annuale relativa ai ricoveri non deve essere più presentata all’Inps dall’invalido, ma vi provvede direttamente dal ministero delle Salute, attraverso le comunicazioni telematiche dei dati rilevanti dei ricoveri cui sono soggette le strutture sanitarie.
Ma vediamo a chi spetta e come ottenere l’indennità di accompagnamento.
L’assegno di accompagnamento spetta agli invalidi civili, con invalidità permanente pari al 100%, per la sola esistenza della minorazione, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali, impossibilitati a:
- deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Oltre agli italiani e ai cittadini europei che risiedono sul territorio nazionale, la prestazione compete anche agli extracomunitari, devono essere titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno ed avere la residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per richiedere l’indennità di accompagnamento, chi pensa di averne diritto deve rivolgersi al medico di base per richiedere il rilascio del certificato attestante l’invalidità, che dovrà essere inviato telematicamente, dallo stesso medico, all’Inps. L’iter per ottenere il beneficio parte dal riconoscimento della invalidità civile mediante la visita al richiedente e la visione della documentazione medica da parte della Commissione Asl che, al termine della procedura, rilascia un verbale sul quale viene indicata la percentuale di invalidità.
Tale percentuale di invalidità, a cura della stessa Commissione Medica, viene comunicata all’Inps, che provvederà all’erogazione dell’indennità di accompagnamento, se spettante. Se la Commissione respinge la richiesta, per il tramite di un avvocato si può impugnare il verbale e chiedere al giudice un accertamento tecnico preventivo tramite il quale sarà nominato un consulente tecnico d’ufficio (medico) che esprimerà il proprio parere sullo stato di salute del richiedente, sottoponendolo a nuova visita. Se il parere sarà positivo, il giudice adito emetterà il decreto di omologa del risultato della perizia, in conseguenza del quale l’Inps dovrà pagare l’indennità.
L’indennità di accompagnamento può essere richiesta telematicamente all’Inps, direttamente dal richiedente che sia in possesso di credenziali rilasciate dall’Inps oppure tramite patronato o call center dell’istituto. Si sottolinea che prima ancora dell’accompagnamento, è necessario, con la stessa domanda o con domanda precedente, aver richiesto il riconoscimento dell’invalidità civile e della non autosufficienza.
Non vi sono limiti di età, per cui è possibile ottenerla anche dopo il compimento dell’età pensionabile, che dal 2019 è 67 anni, ma, dato che gli ultrasessantasettenni non sono più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto ad essa è subordinato alla condizione che siano riscontrate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età, cioè l’impossibilità di deambulare autonomamente e la mancanza assoluta di autosufficienza.
Per l’anno 2019 l’importo mensile dell’indennità di accompagnamento è pari ad € 517,84 e spetta per 12 mensilità non essendo prevista la tredicesima. È un reddito esente da Irpef. Pertanto, non dovendo essere tassato, non va inserito nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è cumulabile con altri redditi, compresi quelli da pensione, quali le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali. È invece incompatibile con indennità aventi analoghe finalità (assistenziali) quali quelle per invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo, in questi casi, il diritto di optare per il trattamento più favorevole.
Una nota a parte merita il caso in cui l’avente diritto è ricoverato. Infatti, l’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi ricoverati gratuitamente in un istituto, cioè ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi, con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se alla retta si aggiunge una contribuzione integrativa da parte di privati allo scopo di ottenere un migliore trattamento.
Se, invece, il contributo della Pubblica Amministrazione copre soltanto una parte della retta di ricovero, l’indennità di accompagnamento spetta. Se il ricovero è interrotto, la prestazione spetta, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a un mese ed è anche concessa durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese. Ma attenzione: se il disabile è ricoverato per terapie contingenti, di durata connessa al decorso della malattia, l’indennità spetta, così come spetta in caso di day hospital, in quanto non considerato ricovero.
Per una maggiore chiarezza espositiva, nella seguente tabella, riassumiamo le ipotesi di ricovero in relazione alla loro influenza sulla spettanza della indennità accompagnamento.
Accompagnamento e ricovero | |
Spetta | Non spetta |
Ai ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi con retta o mantenimento a parziale carico di un ente pubblico | Ai ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi, con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico |
Ai ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi con retta o mantenimento a carico di privati | Ai ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi, con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, integrata da contribuzione da parte di privati per ottenere un trattamento migliore |
Per periodi di interruzione del ricovero per una durata non inferiore ad almeno un mese | |
Per periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese | |
Ai ricoverati per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia | |
Per il day hospital |