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giovedì, Novembre 7, 2024

Decreto liquidità: quali garanzie per i prestiti alle imprese

Da Leggere

Flavio Carlino
Flavio Carlinohttp://ilgiornaledelsalento.it
Avvocato e Dottore Commercialista Pubblicista

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, meglio conosciuto come Decreto Liquidità, sono diventate operative le misure a supporto di imprese e professionisti. Dato che dalla lettura del decreto molti concetti risultano di difficile comprensione, in questo articolo cercheremo di renderli più accessibili chiarendo, fin da subito, due dubbi più frequenti, sui quali, in questi giorni, mi sono state rivolte molte domande.

Si tratta delle lettere i) ed l) del 2° comma dell’art. 1 del D.L. in questione e, cioè, se per accedere al credito l’azienda sia costretta a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e se essa sia obbligata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Rispondo subito alle domande, prima di approfondire il discorso delle garanzie, con un secco no, ma solo ed esclusivamente se l’azienda ha la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia. Se, invece, non può accedere al Fondo, deve richiedere la garanzia di SACE Spa, e solo in tal caso sarà obbligata al rispetto delle due condizioni innanzi elencate.

Ma vediamo meglio come funziona.     

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche del Fondo di Garanzia per le PMI e ne è stato esteso l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

Esso agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di € 25.000, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di € 800.000, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a € 5 milioni, senza valutazione andamentale.

Fondo Centrale di Garanzia: nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020.

  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni, alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata 
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del Covid-19
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento ad € 500mln allo scopo di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Limite di ricavi del beneficiario Durata del finanziamento Periodo di preammortamento Importo massimo finanziato Percentuale garanzia diretta Percentuale garanzia in riassicurazione Valutazione del beneficiario
Nessun limite Fino a 72 mesi 24 mesi 25% dei ricavi fino a max             € 25.000 100% 100% Nessuna
€ 3.200.000 Fino a 72 mesi Non previsto 25% dei ricavi fino a max             € 800.000 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo   Nessuna
Nessun limite Fino a 72 mesi Non previsto Uno tra i seguenti importi: – doppio spesa salariale 2019; -25% ultimo fatturato; -fabbisogno per capitale di esercizio e investimento a 18 mesi     100% Nessuna

Garanzia SACE Spa medie e grandi imprese.

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Quindi 72 rate, di cui 24 in pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non rientrante nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate (quindi azienda in bonis), salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le suddette caratteristiche è prevista la seguente copertura:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Sostegno all’export.

Infine, allo scopo di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, è stato modificato il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Una cosa è certa: i soldi non basteranno per tutti, per cui è necessario presentare la richiesta prima possibile. Le banche sono già operative. Essa va fatta sul modello 4 bis al quale vanno allegati (oltre al documento di identità del titolare o del legale rappresentante) a seconda della situazione in cui si trova l’azienda beneficiaria, l’ultima dichiarazione dei redditi presentata o l’ultimo bilancio approvato e pubblicato o, per le start-up, una situazione contabile al 31/12/2019 o un’autocertificazione da cui risulti il volume di affari. Ogni banca, inoltre, utilizza un modulo personalizzato che accompagna la domanda.           

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