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sabato, Dicembre 28, 2024

Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio

Da Leggere

Le norme in materia di lavoro sull’integrità fisica del lavoratore sono molteplici e tendono alla tutela della salute del lavoratore e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Norme sacrosante e assolutamente necessarie. Il lavoratore deve lavorare in sicurezza e non subire incidenti, ammalarsi o addirittura morire durante l’espletamento delle proprie funzioni.

I casi di sinistri che coinvolgono lavoratori e lavoratrici sono molteplici e quasi giornalieri e questo non è assolutamente accettabile.

Questo ha portato il legislatore a essere vigile, con l’emanazione di una serie di norme che  impongono al datore di lavoro di prevenire e vigilare su tutti i sistemi di sicurezza antinfortunistici.

La morte di un operaio o i gravi infortuni sul lavoro spesso hanno portato l’opinione pubblica a non farsi domande sul come e sul perché sia avvenuto il sinistro, condannando il datore di lavoro a prescindere dalle modalità del sinistro.

Non sempre c’è responsabilità del datore di lavoro.

Dopo la sentenza delle SS.UU ThyssenKrupp del 2014 la  Corte di Cassazione si è più volte addentrata sul terreno delle responsabilità in caso di infortunio, valutando caso per caso anche il concorso del lavoratore nella causazione del sinistro.

In caso di comportamento negligente del lavoratore, non vi è responsabilità del datore di lavoro.

La sentenza del 3/3/2016 n. 8883 Cass. Pen. Sez, IV,  aderendo alla sentenza SS.UU ThyssenKrupp in tema di colpa e al consolidato orientamento giurisprudenziale, con riferimento alla vigilanza e all’osservanza delle norme antinfortunistiche, parla di ottica “collaborativa” tra il datore di lavoro e il lavoratore. Entrambi devono tenere un comportamento di assoluto rispetto delle norme e non solo il datore di lavoro come in passato.

La Suprema  Corte per la prima volta  fa riferimento al concetto di comportamento “esorbitante” diverso da quello “abnorme” del lavoratore.

Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore del lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo; il secondo, quello abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore del lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè che nulla hanno a che  vedere con l’attività svolta..

La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.

In questa ottica,  il comportamento del lavoratore negligente, esorbitante ed abnorme rispetto alle direttive del datore di lavoro o rispetto al lavoro che deve svolgere, escludono ogni responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio o altro che possa accadere sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro non ha più un obbligo assoluto per la vigilanza sul posto di lavoro, come avveniva in passato.

Dati al lavoratore tutti gli strumenti idonei per evitare il verificarsi di sinistri lo stesso datore del lavoro non sarà più responsabile a causa di una condotta negligente e colposa del lavoratore.

Tale giurisprudenza rende giustizia di tante ipotesi in cui i datori di lavoro erano costretti a rispondere, civilmente e penalmente, anche di fronte a condotte palesemente colpose dei lavoratori.

Pur tuttavia questo non significa che il datore di lavoro non debba continuare a prestare massima attenzione ed adottare tutti quegli strumenti idonei a prevenire ogni situazione di pericolo sul luogo di lavoro, perché un infortunio o addirittura la morte per il lavoro, al di la delle responsabilità, è pur sempre una sconfitta sociale.

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