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martedì, Novembre 5, 2024

Il contributo a fondo perduto per l’emergenza covid-19: a chi spetta e in quale misura

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Flavio Carlino
Flavio Carlinohttp://ilgiornaledelsalento.it
Avvocato e Dottore Commercialista Pubblicista

Il d. l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.

Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25, che può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Vediamo quali sono i requisiti che bisogna avere per ottenerlo.

  1. ammontare dei ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nel 2019.Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari indicato nel modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019) o, se non c’è il modello iva, al fatturato.
  2. Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

a. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 (due terzi) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

b. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

c. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo

• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;

• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;

• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;

• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);

• soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del d. l. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. “Cura Italia”).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a € 400.000;

– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 400.000 ma non l’importo di € 1.000.000;

– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l’importo di € 5.000.000.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Ma fate attenzione: l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo. In caso contrario rischiate di non vedervi accreditare il bonus.

Inoltre, se l’ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello. In particolare, deve dichiarare:

  1. di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 – per le categorie di operatori economici ivi previste)
  2. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 13 agosto 2020, un’istanza di rinuncia totale al contributo.

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